Art. 2.
(Fondo per la «Via Francigena»).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la «Via Francigena», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite fra le seguenti regioni attraversate dalla «Via Francigena»: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Le regioni utilizzano tali risorse per la realizzazione degli interventi prioritari individuati ai sensi dell'articolo 1.